La responsabilità professionale dell’infermiere

La responsabilità professionale dell’infermiere
28 Febbraio 2018: La responsabilità professionale dell’infermiere 28 Febbraio 2018

Di notevole interesse, per l’attualità del tema, la sentenza n. 1639/2016 del Tribunale di Treviso, che si è occupata della responsabilità dell’infermiere, affermando il principio che quest’, nell’ambito delle “professioni sanitarie”, alla luce della normativa vigente, indiscutibilmente vanta un proprio autonomo ambito di competenze professionali e, dunque, di correlativa responsabilità. Era accaduto che una paziente si era rivolta al medico di un “Servizio di Medicina di Gruppo Integrata” per un banale mal di testa, per il quale il medico aveva prescritto un farmaco da iniettarsi per via intramuscolare. A tale incombenza aveva provveduto un infermiere dipendente di un’altra struttura, che aveva però praticato l’”iniezione mantenendo l’attrice in posizione eretta ancorché con le mani appoggiate al lettino”, con la conseguenza che però costei era “caduta a terra riportando lesioni”, per le quali chiedeva d’essere risarcita. L’attrice aveva convenuto a giudizio svariati soggetti, fra i quali il medico che aveva prescritto l’iniezione e l’infermiere che l’aveva eseguita. Il C.T.U. aveva ravvisato la causa della caduta in una sincope provocata da “una reazione vaso-vagale” connessa all’iniezione, trattandosi di una “complicanza che può presentarsi, indipendentemente dal tipo di farmaco iniettato”, ricordando “la raccomandazione generale… di eseguire le iniezioni intramuscolari (così come qualsiasi prelievo di sangue) mantenendo il paziente in posizione seduta o distesa, favorendo così un rilassamento muscolare ed evitando una possibile caduta a terra”, ravvisando quindi una condotta colposa nell’aver praticato l’iniezione senza osservare questa raccomandazione. Il Tribunale , accolta questa conclusione, si è trovato a dover decidere chi fosse da considerarsi responsabile di tale condotta. Esclusa la responsabilità del medico, ha invece affermato quella dell’infermiere. Ciò sulla scorta di argomentazioni che hanno ricordato il “percorso normativo” che ha “superat[o] la distinzione tra professioni sanitarie principali (come quella del medico) e professioni ausiliarie (come quelle degli infermieri”, perché “le riforme dell’ultimo ventennio hanno” ricavato “ambiti di autonomia e responsabilizzazione diretta dell’infermiere” nei quali rientrano sicuramente “le prestazioni consistenti nella somministrazione dei farmaci”. Tale autonoma sfera di competenza dell’infermiere portava ad escludere una concorrente “responsabilità del medico per omessa vigilanza”, a nulla rilevando che la prescrizione del farmaco rimanga “ancora atto proprio ed esclusivo del medico” stesso: “a fronte dell’autonoma responsabilità dell’infermiere… arretra, evidentemente, la posizione di garanzia del medico con riferimento all’obbligo di vigilanza dell’operato del predetto professionista sanitario”. Irrilevante, inoltre, il fatto che il farmaco prescritto dal medico non fosse appropriato ai sintomi denunciati dalla paziente, posto che tale circostanza non aveva rivestito alcun rilievo causale ai fini della sua caduta. Concetti del tutto analoghi sono stati recentissimamente affermati dalla Cassazione penale, con la sentenza n. 5/2018, che ha individuato in capo all’infermiere un’”autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico”, radicandola nell’”autonoma professionalità dell’infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente”. Sul piano civilistico occorre ricordare che il disposto dell’art. 7, terzo comma della legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è applicabile a tutti gli “esercenti professioni sanitarie” , dunque, pure all’infermiere, nei cui confronti quindi sarà esperibile la sola azione di responsabilità extracontrattuale “ai sensi dell'articolo 2043 del  codice civile,  salvo  che  abbia  agito  nell'adempimento  di  obbligazione contrattuale   assunta   con   il   paziente”. E’ degno di nota il fatto che la “legge Lorenzin” ( legge 11 gennaio 2018, n. 3, “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”) ha esteso il sistema ordinistico a numerose categorie di professionisti, fra le quali quella degli infermieri professionali.

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